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Assindustria | 03/02/2010
Autotrasporto: al via il nuovo modulo per le assenze. Trasporti e veicoli eccezionali: semplificate alcune regole per le scorte tecniche.

 
 

Sulla Gazzetta dell`Unione Europea del 16/12/2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione UE 2009/959 che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.

Ricordiamo che l'obbligo di compilazione del modulo è in vigore in Italia già dal 2/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci o di persone (sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t.) , si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso può essere compilato non più solo nei casi di ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate o avente una capienza inferiore ai 9 posti) ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.

I ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010, hanno fornito importanti chiarimenti circa l'applicazione del nuovo modulo assenze.

Innanzitutto viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori, sostituisce a tutti gli effetti il precedente (ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230).

La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella `` in congedo o recupero``.

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, e` data facoltà alle imprese di non compilare il modulo.

 

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sè il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell`ordine che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze), deve essere riconsegnata all'impresa su cui grava l`obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

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Il Ministero dell'Interno (con Circolare n. 300/A/16183/09/101/21/2 del 15/12/2009), ha apportato alcune modifiche alla Circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 del3/3/2006, riguardante le scorte tecniche per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità.

In particolare sono state riviste le disposizioni riguardanti l'utilizzo delle scorte miste e i casi in cui è necessaria la presentazione di fideiussione.

La circolare ha ribadito che la scorta mista di polizia deve essere concessa solo quando ricorrono particolari esigenze di sicurezza stradale. Di regola tutte le scorte dovranno pertanto essere affidate a imprese private appositamente autorizzate.

Con la domanda di autorizzazione ad avvalersi della scorta tecnica, il richiedente dovrà quindi dichiarare o di voler utilizzare un`impresa autorizzata o di voler integrare la scorta tecnica con personale della polizia stradale, qualora le circostanze lo richiedano corrispondendo i relativi oneri economici e in tal caso di essere quindi pronto a prestare una adeguata fideiussione a garanzia delle spese sostenute.

In pratica se si sceglie di utilizzare esclusivamente un'impresa privata, non e` piu` necessario allegare anche la fideiussione.

E' stato, inoltre, predisposto un modello aggiornato di ``richiesta di autorizzazione al servizio di scorta tecnica`` che deve essere inoltrata agli enti proprietari o concessionari delle strade che prevede tra l'altro la possibilità che la domanda sia proposta anche da un terzo soggetto delegato.

Gli allegati possono essere richiesti presso i nostri Uffici

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